L’Antiaggressione Femminile prevede, come ultima possibilità, il contatto fisico per dissuadere o controllare un malintenzionato. Il Contatto fisico è da evitare assolutamente perchè, comunque vada a finire, mette sotto stress il fisico ed il corpo con possibili ferite; inoltre non è corretto ne morale colpire o ferire un altra persona.

Spesso la cronaca di giornale ci fa rendere conto che delle volte è impossibile eivtare una colluttazione ed in questo caso la persona che si difende deve valutare oltre la possibilità di difesa le ripercussioni penali a cui si espone. E’ fondamentale quindi la conoscenza delle norme penali dettate dall’ordinamento giudiziario italiano in materia di legittima difesa. La legge, infatti, concede pochissime situazioni al soggetto che difendendosi cagiona una lesione o la morte ad un altro soggetto.

La differenza tra una persona in grado di difendersi (professionista di autodifesa, persona che ha seguito Corsi di Antiaggressione…) e una persona qualunque è che il primo valuta la reazione fisica come prima opzione, ma la tiene come ultima scelta; la persona qualunque, che non si è mai trovata in queste condizioni e non sa come farvi fronte, reagirà alla violenza in maniera istintiva con il pericolo di dover rispondere di reati molto gravi! Prima di reagire fisicamente ad un’aggressione è opportuno valutare bene la situazione. Solo quando è a rischio la nostra incolumità (o l’incolumità di terze persone) e non esiste alcuna possibilità di evitare lo scontro bisogna difendersi in maniera sicura, rapida ed efficace.

Di seguito vengono riportati ed analizzati gli articoli del Codice Penale che trattano i reati contro la persona.

Art. 52: ( Difesa legittima) Non è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Art. 54: (Stato di necessità) Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo. La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall’altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l’ ha costretta a commetterlo.

Art. 55: (Eccesso colposo) Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Art. 581: (Percosse) Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente (582), è punito, a querela della persona offesa (c.p.120-126), con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire seicentomila (€ 309,87) (c.p.587 n.4) . Tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato.

Art. 582: (Lesione personale) Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni (c.p.583, 585). Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli art. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1) e nell’ultima parte dell’art. 577, il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa.

Art. 583: (Circostanze aggravanti) La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; 3) se la persona offesa è una persona incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto. La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2) la perdita di un senso; 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. 5) l’aborto della persona offesa (545, 585, 587)

Art. 584: (Omicidio preterintenzionale) Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti preveduti dagli art. 581 e 582 cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni (c.p.43, 585, 586). Si tratta di un reato di evento, in quanto consiste nella morte non voluta di un oggetto (preterintenzione), dopo aver commesso atti diretti a ledere o percuotere.

Art. 588: (Rissa) Chiunque partecipa ad una rissa è punito con la multa fino a €.309. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se l’uccisione, o la lesione personale, avviene immediatamente dopo una rissa. Attenzione: l’attenuante della provocazione è normalmente inapplicabile al reato di rissa in quanto la provocazione fra i soggetti è reciproca; non è applicabile neppure la legittima difesa perché i soggetti coinvolti sono animati dall’intento di offendersi e accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono sottoposti.

Art. 589: (Omicidio colposo) Chiunque cagiona per colpa (c.p.43) la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni (582) di una o più persone , si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

Art. 590: (Lesioni personali colpose) Chiunque cagiona ad altri, per colpa (c.p. 43), una lesione personale (c.p. 582) è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a trecentonove euro. Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da centoventitre euro a seicentodiciannove euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da trecentonove euro a milleduecentotrentanove euro.
Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto e’ commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e’ della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e’ della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela (c.p.120-126) della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.